ØDa una proposta di
legge 20/3/2002
Ø1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella
propria attività,
programmi per elaboratore elettronico dei quali possieda il codice
sorgente.
Ø2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei
programmi per elaboratore
elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi
appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa,
programmi a codice sorgente aperto. In tale ultimo caso, il fornitore
deve consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi
aggiuntivi per l'amministrazione.
Ø3. La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di
un software non libero, deve
motivare analiticamente la ragione della scelta.