ØDa una
proposta di legge 20/3/2002
Ø1. La pubblica
amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico
dei quali possieda il codice sorgente.
Ø2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria
attività, privilegia programmi
appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In tale
ultimo caso, il fornitore deve
consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.
Ø3. La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della
scelta.